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La somministrazione di pasti ai lavoratori può avvenire attraverso mense aziendali o mense gestite da terzi, o tramite buoni pasto (ticket) o rimborsi dei pasti ai lavoratori o ancora indennità sostitutive per chi non usufruisce del servizio. |
È richiesta una attenta valutazione in merito all’assoggettabilità fiscale o meno di tali valori, occorre quindi sempre contattare lo Studio per tutte le valutazioni del caso. |
Il buono pasto è da considerarsi un servizio sostitutivo della mensa, viene quindi assegnato alla generalità o a gruppi omogenei di dipendenti ed è esente da tassazione e contribuzione nel limite di €4 giornalieri se cartaceo o €8 se elettronico. |
Può essere inoltre essere previsto anche a collaboratori e agli amministratori. |
L’azienda può riconoscere anche importi superiori, ma l’eccedenza assume rilevanza fiscale e contributiva. |
Molte sono le società che vendono i buoni pasto, basta fare una semplice ricerca su internet, i più famosi sono i Ticket restourant della Edenred, ma nulla vieta appoggiarsi a qualsiasi altra società specializzata (Sodexo, Pellegrini, day, giusto per fare altri nomi). |
La società emittente i buoni pasto fattura all’azienda il valore facciale dei buoni pasto, scorporando l’Iva del 4% interamente detraibile per l’azienda ed inoltre il costo del buono pasto è interamente deducibile ai fini Ires e ai fini Irap. |
La risoluzione Agenzia Entrate n. 118/E del 30 ottobre 2006 e successivamente anche l’Inps hanno stabilito che il buono pasto può essere erogato anche al lavoratore in part time che non fruisce della pausa pranzo. |
I buoni pasto -Sono spendibili per il loro valore nominale -Non sono cedibili, né cumulabili, né commercializzabili - Non sono convertibili in denaro -Devono essere datati e sottoscritti dall’utilizzatore -Devono essere utilizzati nei giorni lavorativi |
L'Agenzia Entrate a febbraio 2022 ha comunicato che i buoni pasto sono erogabili anche ai lavoratori in smartworking, alle stesse condizioni ed agevolazioni dei lavoratori in sede. |
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